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Il GSE informa attraverso alcune FaQ, nella sezione aspetti normativi (link), in merito all’attuazione dell’articolo 7 D.lgs 102/2014 a partire dal prossimo 18 Luglio 2016.

 

Q1 Una ESCO non certificata secondo la UNI 11352 o una società che non abbia nominato un Esperto Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339, successivamente alla data del 18 luglio 2016, può presentare nuovi progetti di efficienza energetica al fine di ottenere i Certificati Bianchi?
A partire dal 18 luglio 2016 le ESCO non certificate UNI CEI 11352 e le società che non abbiano nominato un Esperto di Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339 non potranno presentare nuovi progetti standard (RVC-S), analitici (RVC-A) o a consuntivo (PPPM).
L’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 102/2014, infatti, stabilisce che dal 18 luglio 2016, i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.

 

Q2 Una ESCO non certificata secondo la UNI 11352 o una società che non abbia nominato un Esperto Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339, successivamente alla data del 18 luglio 2016, può presentare le richieste di rendicontazione (RVC) per progetti presentati in data antecedente?
Si, le ESCO non certificate UNI CEI 11352 e le società che non abbiano nominato un Esperto Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339 possono continuare a presentare le rendicontazioni relative ai progetti presentati prima del 18 luglio 2016.

 

Q3 Per le società con e senza obbligo di nomina di Energy Manager (EM), successivamente alla data del 18 luglio 2016, è necessario che l’EM e l’Esperto Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339 siano lo stesso soggetto?
No, Energy Manager ed Esperto Gestione Energia (EGE) possono essere soggetti diversi.

 

Riferimenti normativi
DM 28/12/2012 Art. 7. Modalità di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obblighi
  1. c) tramite società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili;
  2. d) tramite i soggetti di cui all’art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia;
  3. e) tramite le imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia applicando quanto previsto all’art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell’intervento.
D.lgs 102/2014 Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia
comma 2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all’articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l’esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l’organismo preposto è ISPRA.
D.lgs 102/2014 Art. 12 Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
comma 5. I soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.

 

[Fonte:GSE]

Lo scorso 17 giugno si è tenuta l’assemblea annuale dell’associazione, occasione di confronto tra colleghi EGE, di aggiornamento e a distanza di quattro anni dal suo insediamento c’è stata l’elezione per il rinnovo del consiglio direttivo.

Il nuovo direttivo è composto da: Luca Bertoni, Simone Castronovo, Davide Mariani, Davide Rizzinelli, Michele Santovito, Roberto Savoldelli, Andrea Tomiozzo.

A distanza di qualche mese e reduci dalle diagnosi energetiche obbligatorie previste dall’articolo 8 del D.Lgs. 102/14, grazie al lavoro di alcuni dei nostri colleghi abbiamo voluto aggiornare il documento che ha come principale scopo, fornire alcuni strumenti per quantificare il tempo necessario per lo svolgimento di una diagnosi energetica.

In quest’ultima revisione è stata inclusa la parte relativa al settore civile (non-terziario).

Per scaricare il documento clicca qui.

Diagnosi Energetica – Quanto costa? Rev. 1 (settore civile)

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A distanza di qualche mese e reduci dalle diagnosi energetiche obbligatorie previste dall’articolo 8 del D.Lgs. 102/14, grazie al lavoro di alcuni dei nostri colleghi abbiamo voluto aggiornare il documento che ha come principale scopo, fornire alcuni strumenti per quantificare il tempo necessario per lo svolgimento di una diagnosi energetica.

In quest’ultima revisione è stata inclusa la parte relativa al settore civile (non-terziario).

Per scaricare il documento clicca qui.

In vista della prossima scadenza del 5 dicembre, abbiamo verificato tra i nostri soci chi fosse ancora in grado di accogliere nuove richieste per svolgere attività di diagnosi energetiche ai sensi del D.Lgs. 102/14.

Nonostante molti associati non prendano più nuovi incarichi, alcuni di noi hanno ancora spazio. Riteniamo di usare il sito dell’associazione per aiutare coloro che si fossero attivati troppo tardi oppure abbiano avuto difficoltà nel trovare le giuste competenze.

Corre l’obbligo di ricordare che l’EGE certificato ha le competenze per eseguire il lavoro di diagnosi, ma al tempo stesso non possiede la bacchetta magica per “inventare” informazioni che solo l’utilizzatore finale possiede, per cui è fondamentale una sua partecipazione attiva, e che per ottenere un risultato utile e conforme alla legge, il lavoro di diagnosi deve essere valorizzato correttamente. A tal proposito rimandiamo al documento realizzato dalla nostra associazione sul metodo per quantificare l’impegno necessario all’esecuzione di una diagnosi (link).

ESSENDO PASSATA LA SCADENZA DELLE DIAGNOSI, LA TABELLA DELLE PERSONE DISPONIBILI E’ STATA RIMOSSA RIMANDANDO ALL’INTERO ELENCO DEI NOSTRI ASSOCIATI (link)

 

Oggi si è concluso il periodo di inchiesta pubblica del documento predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico sulle nuove linee di indirizzo del meccanismo dei Certificati Bianchi (link).

Essendo noi EGE coinvolti in maniera importante su questo tema, al pari degli altri fornitori di servizi energetici, abbiamo voluto dare il nostro contributo con un documento che puntasse direttamente all’elemento più critico e che crediamo rappresenti la minaccia più grande al rilancio del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica. A tal proposito vogliamo ricordare che questo strumento dovrà garantire il raggiungimento del 60% degli obiettivi di efficienza energetica dell’Italia, secondo quanto dichiarato nella legge di recepimento della seconda direttiva europea sull’efficienza energetica.

Grazie al continuo confronto tra gli associati del nostro network, confermato dal sondaggio predisposto per l’occasione, risulta un’oggettiva difficoltà nel gestire i rapporti con i valutatori dei progetti in tutte le fasi del processo, sia dal punto di vista burocratico che tecnico.

Come in altre occasioni analoghe, oltre a mettere in evidenza quelli che riteniamo essere i punti di debolezza, abbiamo suggerito alcune proposte che crediamo possano dare valore aggiunto al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica ovvero:

– la condivisione con i beneficiari finali delle informazioni tecniche (algoritmi di calcolo delle baseline, valori di benchmark, coefficienti di addizionalità), che sono frutto della grande esperienza acquisita fino ad oggi dai valutatori dei progetti

– l’inclusione tra i progetti da incentivare con i Certificati Bianchi dell’implementazione del sistema di gestione dell’energia certificato ISO50001, specificando questa volontà fin da subito in modo da spingere il mercato verso una delle best practice disponibili per usare l’energia in maniera razionale.

 

Link per scaricare il documento con le nostre osservazioni

Link per accedere al risultato del sondaggio su TEE e Diagnosi Energetiche

Negli ultimi mesi, grazie al decreto legge 102 che l’ha resa obbligatoria, l’attività di diagnosi energetica è stata oggetto di un interesse sempre più crescente; in più la scadenza per la presentazione del documento da parte dei soggetti obbligati prevista per il 5 dicembre 2015, non lascia più molto tempo per adeguarsi.

Se a questo aggiungiamo la poca conoscenza di questo strumento da parte dei soggetti richiedenti, unito all’interesse dei fornitori di servizi, alcuni dei quali sono nuovi nel mondo della gestione dell’energia, corriamo il rischio di veder penalizzata un’occasione tanto attesa nel dare il giusto valore all’attività di diagnosi e soprattutto al risultato che questa deve garantire.

Infatti ogni attività di miglioramento della propria efficienza energetica, dal singolo intervento di miglioramento all’implementazione di un sistema di gestione dell’energia deve partire da un buon lavoro di diagnosi.

Allo scopo di aiutare il mercato, soprattutto l’utilizzatore finale, a capire come valutare la correttezza di una proposta economica di diagnosi, Assoege ha predisposto un documento che proverà a far chiarezza fornendo alcune indicazioni su come gli EGE tipicamente formulano la propria proposta economica per offrire questo servizio. Siccome non è possibile stilare a priori un listino prezzi per la diagnosi, è stato deciso di costruire un metodo partendo dalle esperienze di chi opera in questo ambito da molti anni.

Il fine ultimo di questo lavoro è di fornire un riferimento (non vincolante) che garantisca un servizio di qualità, evitando di cadere nella logica del prezzo più basso che nulla ha a che fare con un lavoro ad elevato valore aggiunto.

Per scaricare il documento clicca qui

Diagnosi Energetica: quanto costa?

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Negli ultimi mesi, grazie al decreto legge 102 che l’ha resa obbligatoria, l’attività di diagnosi energetica è stata oggetto di un interesse sempre più crescente; in più la scadenza per la presentazione del documento da parte dei soggetti obbligati prevista per il 5 dicembre 2015, non lascia più molto tempo per adeguarsi.

Se a questo aggiungiamo la poca conoscenza di questo strumento da parte dei soggetti richiedenti, unito all’interesse dei fornitori di servizi, alcuni dei quali sono nuovi nel mondo della gestione dell’energia, corriamo il rischio di veder penalizzata un’occasione tanto attesa nel dare il giusto valore all’attività di diagnosi e soprattutto al risultato che questa deve garantire.

Infatti ogni attività di miglioramento della propria efficienza energetica, dal singolo intervento di miglioramento all’implementazione di un sistema di gestione dell’energia deve partire da un buon lavoro di diagnosi.

Allo scopo di aiutare il mercato, soprattutto l’utilizzatore finale, a capire come valutare la correttezza di una proposta economica di diagnosi, Assoege ha predisposto un documento che proverà a far chiarezza fornendo alcune indicazioni su come gli EGE tipicamente formulano la propria proposta economica per offrire questo servizio. Siccome non è possibile stilare a priori un listino prezzi per la diagnosi, è stato deciso di costruire un metodo partendo dalle esperienze di chi opera in questo ambito da molti anni.

Il fine ultimo di questo lavoro è di fornire un riferimento (non vincolante) che garantisca un servizio di qualità, evitando di cadere nella logica del prezzo più basso che nulla ha a che fare con un lavoro ad elevato valore aggiunto.

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Come previsto, grazie al decreto legge 102, la figura dell’EGE sta assumento un ruolo sempre più di rilievo e molti operatori del settore mostrano interesse nel voler certificare le proprie competenze come esperti in gestione dell’energia.

Tutto molto positivo, ma come sempre non siamo esenti da rischi. Alcune riflessioni del Presidente di Assoege nell’intervista rilasciata alla rivista Energy Manager News

Clicca qui per aprire e scaricare il pdf dell’articolo

CopertinaEMnews-n°10

Clicca qui per aprire il numero 10-giugno 2015 della rivista (disponibile integralmente per gli abbonati)

 

Come promesso in occasione del workshop tecnico tenuto in occasione della Fiera Solar Expo The Innovation Cloud dell’8, 9, 10 aprile pubblichiamo i documenti che sono stati presentati dai relatori a favore del numeroso pubblico presente in sala

Programma dei lavori

Diagnosi nella PA – Progetto pilota presso il Comune di Rivoli

Diagnosi nell’industria – Metodi di valutazione e modalità di gestione della misura

Diagnosi nel terziario – Gestione del multisito: opportunità e modalità operative

Diagnosi energetiche e LCA: alternative, complementari o sinergiche?

Finanziare gli interventi di efficienza energetica con il crowdfunding – MyShare

 

150409_Workshop Assoege

Un ringraziamento a tutti i colleghi che hanno partecipato durante questa tre giorni intensa ma allo stesso tempo molto utile, come momento di scambio tra noi ma anche verso chi ancora non conosce la figura dell’Esperto in Gestione dell’Energia e la nostra associazione.

150410_StandAssoege