Legge n.4 del 2013
Informazioni generali
Pubblicata la L. 4/2013 che disciplina le professioni non regolamentate.
Per tutelare i consumatori, promuovere la conoscibilità e garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, è stata adottata la Legge 14 gennaio 2013, n.4 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22) che disciplina le professioni non regolamentate.
La legge in vigore dal 10 febbraio, coinvolge tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come attività economiche anche organizzate, volte alla presatzione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabile abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi.
Un elenco delle associazioni professionali che dichiarano di possedere le caratteristiche previste dalla nuova legge sarà pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico. L’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
Puoi trovare maggiori informazioni sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sul sito dell’UNI e guardando l’intervista sul nostro sito!
Sportello del consumatore
Le richieste di informazioni relative alle attività professionali e agli standard richiesti agli iscritti e le eventuali segnalazioni di irregolarità potranno essere rivolte direttamente al Consiglio Direttivo (direttivo@assoege.it) o, meglio, presso i referenti territoriali dell’associazione, assumendo questi canali di comunicazione equivalenti allo sportello di riferimento per il cittadino consumatore.
Sarà cura dei responsabili dell’associazione fare tutto il possibile affinché le richieste del consumatore vengano soddisfatte ed in caso di controversie, l’associazione si impegna ad adottare un approccio che porti alla risoluzione concordata tra le parti.
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Secondo quanto previsto all’art. 2, comma 4, della legge 4/2013, il cliente che avesse ricevuto un servizio professionale, insoddisfacente, da parte di un EGE iscritto all’associazione, potrà effettuare la propria segnalazione in merito alla condotta del socio di Assoege, specificando in maniera chiara, completa ed in forma scritta (non anonima) quanto non ritenuto corretto nello svolgimento del proprio incarico.
Ad ogni segnalazione il Consiglio Direttivo si impegna, sentendo le parti in causa, a dare risposta scritta alla segnalazione e se riterrà opportuno applicherà quanto definito dal codice di condotta interno.