Legge n.4 del 2013
INFORMAZIONI GENERALI
Pubblicata la L. 4/2013 che disciplina le professioni non regolamentate.
Per tutelare i consumatori, promuovere la conoscibilità e garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, è stata adottata la Legge 14 gennaio 2013, n.4 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22) che disciplina le professioni non regolamentate.
La legge in vigore dal 10 febbraio, coinvolge tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come attività economiche anche organizzate, volte alla presatzione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabile abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi.
Un elenco delle associazioni professionali che dichiarano di possedere le caratteristiche previste dalla nuova legge sarà pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico. L’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. PER MAGGIORI INFORMAZIONI
DAL SITO DELL’UNI: NOTIZIA & VIDEO
SPORTELLO DEL CONSUMATORE
Le richieste di informazioni relative alle attività professionali e agli standard richiesti agli iscritti e le eventuali segnalazioni di irregolarità potranno essere rivolte direttamente al Consiglio Direttivo (direttivo@assoege.it) o, meglio, presso i referenti territoriali dell’associazione, assumendo questi canali di comunicazione equivalenti allo sportello di riferimento per il cittadino consumatore.
Sarà cura dei responsabili dell’associazione fare tutto il possibile affinché le richieste del consumatore vengano soddisfatte ed in caso di controversie, l’associazione si impegna ad adottare un approccio che porti alla risoluzione concordata tra le parti.
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Secondo quanto previsto all’art. 2, comma 4, della legge 4/2013, il cliente che avesse ricevuto un servizio professionale, insoddisfacente, da parte di un EGE iscritto all’associazione, potrà effettuare la propria segnalazione in merito alla condotta del socio di Assoege, specificando in maniera chiara, completa ed in forma scritta (non anonima) quanto non ritenuto corretto nello svolgimento del proprio incarico.
Ad ogni segnalazione il Consiglio Direttivo si impegna, sentendo le parti in causa, a dare risposta scritta alla segnalazione e se riterrà opportuno applicherà quanto definito dal codice di condotta interno.
REFERENTI TERRITORIALI
Oltre a garantire quanto richiesto dalla legge 4/2013 in qualità di sportello per il consumatore, i compiti più rilevanti richiesti ai referenti territoriali sono:
1. Garantire il rispetto e gli obiettivi statutari dell’associazione, operando a nome dell’associazione evitando di usare questo incarico per portare beneficio alla propria attività lavorativa nel pieno rispetto del codice deontologico professionale.
2. Rappresentare l’associazione secondo quanto previsto dalla legge 4/2013 assumendo la funzione di “sportello del consumatore” e quindi accogliendo e gestendo opportunamente le istanze degli utenti finali e degli stakeholders, avendone data pronta comunicazione al Consiglio Direttivo o, nel caso la complessità lo richiedesse, di inoltrarle al Consiglio Direttivo.
3. Svolgere attività di coordinamento e prima interfaccia verso i soci per la propria area di competenza e se necessario svolgendo azione di aiuto come interfaccia da e verso il Consiglio Direttivo.
CODICE DI CONDOTTA
L’ASSOCIAZIONE ESPERTI GESTIONE ENERGIA (ASSOEGE) con il presente documento ribadisce l’obbligo di osservanza da parte dei singoli associati dei Codice Deontologici sottoscritti all’atto dell’ottenimento della qualifica di Esperto Gestione Energia EGE da parte terza ai sensi della norma UNI-CEI 11339:2009 nei confronti dell’Ente Certificatore.
AssoEGE, verificata la completezza dei Codici Deontologici degli Enti Certificatori accreditati presso Accredia per la certificazione di EGE ai sensi della norma UNI-CEI 11339:2009, ritiene di non avvalersi di un proprio Codice Deontologico ma di demandare agli Enti Certificatori stessi l’incarico di verifica dell’osservanza dello stesso.
AssoEGE, nei confronti dei propri associati si impegna di vigilare sull’osservanza dei codici deontologici sottoscritti da parte degli associati con gli enti di certificazione, segnalandone tempestivamente eventuali comportamenti difformi a tali codici.