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Il GSE informa attraverso alcune FaQ, nella sezione aspetti normativi (link), in merito all’attuazione dell’articolo 7 D.lgs 102/2014 a partire dal prossimo 18 Luglio 2016.

 

Q1 Una ESCO non certificata secondo la UNI 11352 o una società che non abbia nominato un Esperto Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339, successivamente alla data del 18 luglio 2016, può presentare nuovi progetti di efficienza energetica al fine di ottenere i Certificati Bianchi?
A partire dal 18 luglio 2016 le ESCO non certificate UNI CEI 11352 e le società che non abbiano nominato un Esperto di Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339 non potranno presentare nuovi progetti standard (RVC-S), analitici (RVC-A) o a consuntivo (PPPM).
L’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 102/2014, infatti, stabilisce che dal 18 luglio 2016, i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.

 

Q2 Una ESCO non certificata secondo la UNI 11352 o una società che non abbia nominato un Esperto Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339, successivamente alla data del 18 luglio 2016, può presentare le richieste di rendicontazione (RVC) per progetti presentati in data antecedente?
Si, le ESCO non certificate UNI CEI 11352 e le società che non abbiano nominato un Esperto Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339 possono continuare a presentare le rendicontazioni relative ai progetti presentati prima del 18 luglio 2016.

 

Q3 Per le società con e senza obbligo di nomina di Energy Manager (EM), successivamente alla data del 18 luglio 2016, è necessario che l’EM e l’Esperto Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339 siano lo stesso soggetto?
No, Energy Manager ed Esperto Gestione Energia (EGE) possono essere soggetti diversi.

 

Riferimenti normativi
DM 28/12/2012 Art. 7. Modalità di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obblighi
  1. c) tramite società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili;
  2. d) tramite i soggetti di cui all’art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia;
  3. e) tramite le imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia applicando quanto previsto all’art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell’intervento.
D.lgs 102/2014 Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia
comma 2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all’articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l’esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l’organismo preposto è ISPRA.
D.lgs 102/2014 Art. 12 Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
comma 5. I soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.

 

[Fonte:GSE]

Di seguito il documento con i commenti di Assoege presentati al GSE in merito alle Regole Applicative del DM 28 dicembre 2012 (Conto Termico) in consultazione pubblica fino al 25 marzo.

Pubblichiamo un estratto che mette in evidenza lo spirito delle nostre osservazioni:

Per rafforzare la nostra visione e proposta citiamo la recente Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, in cui viene dato molto risalto allo strumento di diagnosi energetica (audit) e ai tecnici che dovranno occuparsi di preparare tale documento richiedendo in maniera specifica la certificazione delle competenze.

Tra tutte le indicazioni presenti all’interno della Direttiva ci piace richiamare il punto 46 delle considerazioni iniziali:
“Dovrebbe essere disponibile un numero sufficiente di professionisti affidabili e competenti nel settore dell’efficienza energetica al fine di garantire un’attuazione efficace e tempestiva della presente direttiva, ad esempio per quanto concerne la conformità con i requisiti in materia di audit energetici e l’attuazione dei regimi obbligatori di efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero pertanto porre in essere regimi di certificazione dei fornitori di servizi energetici, audit energetici e altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica”

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