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A distanza di qualche mese e reduci dalle diagnosi energetiche obbligatorie previste dall’articolo 8 del D.Lgs. 102/14, grazie al lavoro di alcuni dei nostri colleghi abbiamo voluto aggiornare il documento che ha come principale scopo, fornire alcuni strumenti per quantificare il tempo necessario per lo svolgimento di una diagnosi energetica.

In quest’ultima revisione è stata inclusa la parte relativa al settore civile (non-terziario).

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In vista della prossima scadenza del 5 dicembre, abbiamo verificato tra i nostri soci chi fosse ancora in grado di accogliere nuove richieste per svolgere attività di diagnosi energetiche ai sensi del D.Lgs. 102/14.

Nonostante molti associati non prendano più nuovi incarichi, alcuni di noi hanno ancora spazio. Riteniamo di usare il sito dell’associazione per aiutare coloro che si fossero attivati troppo tardi oppure abbiano avuto difficoltà nel trovare le giuste competenze.

Corre l’obbligo di ricordare che l’EGE certificato ha le competenze per eseguire il lavoro di diagnosi, ma al tempo stesso non possiede la bacchetta magica per “inventare” informazioni che solo l’utilizzatore finale possiede, per cui è fondamentale una sua partecipazione attiva, e che per ottenere un risultato utile e conforme alla legge, il lavoro di diagnosi deve essere valorizzato correttamente. A tal proposito rimandiamo al documento realizzato dalla nostra associazione sul metodo per quantificare l’impegno necessario all’esecuzione di una diagnosi (link).

ESSENDO PASSATA LA SCADENZA DELLE DIAGNOSI, LA TABELLA DELLE PERSONE DISPONIBILI E’ STATA RIMOSSA RIMANDANDO ALL’INTERO ELENCO DEI NOSTRI ASSOCIATI (link)

 

Negli ultimi mesi, grazie al decreto legge 102 che l’ha resa obbligatoria, l’attività di diagnosi energetica è stata oggetto di un interesse sempre più crescente; in più la scadenza per la presentazione del documento da parte dei soggetti obbligati prevista per il 5 dicembre 2015, non lascia più molto tempo per adeguarsi.

Se a questo aggiungiamo la poca conoscenza di questo strumento da parte dei soggetti richiedenti, unito all’interesse dei fornitori di servizi, alcuni dei quali sono nuovi nel mondo della gestione dell’energia, corriamo il rischio di veder penalizzata un’occasione tanto attesa nel dare il giusto valore all’attività di diagnosi e soprattutto al risultato che questa deve garantire.

Infatti ogni attività di miglioramento della propria efficienza energetica, dal singolo intervento di miglioramento all’implementazione di un sistema di gestione dell’energia deve partire da un buon lavoro di diagnosi.

Allo scopo di aiutare il mercato, soprattutto l’utilizzatore finale, a capire come valutare la correttezza di una proposta economica di diagnosi, Assoege ha predisposto un documento che proverà a far chiarezza fornendo alcune indicazioni su come gli EGE tipicamente formulano la propria proposta economica per offrire questo servizio. Siccome non è possibile stilare a priori un listino prezzi per la diagnosi, è stato deciso di costruire un metodo partendo dalle esperienze di chi opera in questo ambito da molti anni.

Il fine ultimo di questo lavoro è di fornire un riferimento (non vincolante) che garantisca un servizio di qualità, evitando di cadere nella logica del prezzo più basso che nulla ha a che fare con un lavoro ad elevato valore aggiunto.

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Come previsto, grazie al decreto legge 102, la figura dell’EGE sta assumento un ruolo sempre più di rilievo e molti operatori del settore mostrano interesse nel voler certificare le proprie competenze come esperti in gestione dell’energia.

Tutto molto positivo, ma come sempre non siamo esenti da rischi. Alcune riflessioni del Presidente di Assoege nell’intervista rilasciata alla rivista Energy Manager News

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Clicca qui per aprire il numero 10-giugno 2015 della rivista (disponibile integralmente per gli abbonati)

 

Si premette che il nuovo Decreto Legge, oltre a confermare le definizioni dell’art 2 del DLgs 115/08, dell’art 2 del DLgs 20/07, dell’art 2 commi 1 e 2 del DLgs 192/05 e dell’art 2 del D.Lgs 163/06, introduce una nuova serie di definizioni in materia energetica anche di interesse per i non addetti ai lavori (es. auditor energetico, condominio, edificio polifunzionale, energia, grande impresa, microimpresa, piccola e media impresa o PMI, servizio energetico, sistema di gestione energia, sistema di misurazione intelligente, tep, ecc.)

Viene richiamato all’art 3 l’obiettivo aggiornato di risparmio energetico nazionale (entro 2020 riduzione di 15,5 milioni di tep di energia finale presso consumatori), cui potranno concorrere anche le Regioni e gli enti locali.

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In occasione del prossimo appuntamento al SolarExpo di Milano dal 7 al 9 maggio, presenteremo giovedì 8 al mattino alcuni casi studio di diagnosi energetiche.

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Ottima opportunità per confrontarsi con gli EGE certificati, su come eseguire una diagnosi energetica sia in ambito civile che in quello industriale, tenuto conto che nel prossimo periodo molte imprese saranno obbligate per legge a svolgere questo tipo di attività.

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Di seguito il documento con i commenti di Assoege presentati al GSE in merito alle Regole Applicative del DM 28 dicembre 2012 (Conto Termico) in consultazione pubblica fino al 25 marzo.

Pubblichiamo un estratto che mette in evidenza lo spirito delle nostre osservazioni:

Per rafforzare la nostra visione e proposta citiamo la recente Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, in cui viene dato molto risalto allo strumento di diagnosi energetica (audit) e ai tecnici che dovranno occuparsi di preparare tale documento richiedendo in maniera specifica la certificazione delle competenze.

Tra tutte le indicazioni presenti all’interno della Direttiva ci piace richiamare il punto 46 delle considerazioni iniziali:
“Dovrebbe essere disponibile un numero sufficiente di professionisti affidabili e competenti nel settore dell’efficienza energetica al fine di garantire un’attuazione efficace e tempestiva della presente direttiva, ad esempio per quanto concerne la conformità con i requisiti in materia di audit energetici e l’attuazione dei regimi obbligatori di efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero pertanto porre in essere regimi di certificazione dei fornitori di servizi energetici, audit energetici e altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica”

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Energia: al via “test” di efficienza per migliorare i consumi delle imprese

Firmato accordo tra Unioncamere e Assoege per promuovere il risparmio e l’efficienza energetica attraverso gli sportelli delle Camere di commercio

 Roma, 22 febbraio 2013  – Cominciare dall’efficienza per ridurre il “fardello energetico” che pesa sulle spalle delle imprese e restituire margini di competitività al sistema produttivo italiano. E’ questo il senso del protocollo di intesa siglato un tra Unioncamere e Assoege (l’Associazione degli Esperti nella Gestione dell’Energia) che, più in generale, mira alla diffusione della cultura dell’efficienza energetica tra le imprese sfruttando la rete degli Sportelli Energia in via di costituzione presso ogni Camera di commercio. Per Unioncamere il protocollo rientra nell’ambito del programma iniziato con la sottoscrizione nel giugno 2011 del “Patto dei Presidenti delle Camere di  commercio  – Un impegno  per  l’energia  sostenibile”. Per Assoege questo accordo risponde in pieno a molte delle finalità statutarie, tra cui favorire  e  diffondere  lo  sviluppo  della  cultura  dell’efficienza energetica  presso  istituzioni  ed  imprese e favorire  la  definizione  di  accordi  di  interesse  comune  tra  gli associati ed altre organizzazioni ed enti, pubblici e privati.

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